Dichiarazione di dovuta diligenza EUDR: contenuto ed esempio
Prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati, l’operatore presenta una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema d’informazione dell’UE (articolo 4, paragrafo 2). Non c’è un modulo da scaricare: il sistema chiede gli elementi dell’allegato II. Questa pagina li elenca, come modificati dal regolamento (UE) 2025/2650, con un esempio.
Verificato rispetto alle fonti il 21 ottobre 2026
Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), versione consolidata del 18 settembre 2026: articoli 4, 4 bis, 5, 9, 38 e allegati II e III
Verificato rispetto alle fonti il 21 ottobre 2026
Cosa deve contenere (allegato II)
| Punto | Contenuto |
|---|---|
| 1 | Nome e indirizzo dell’operatore e, per i prodotti in entrata o in uscita dal mercato, il suo numero EORI. |
| 2 | Il codice del sistema armonizzato, una descrizione in testo libero con il nome commerciale e, se del caso, il nome scientifico completo, e la quantità; in entrata o in uscita dal mercato, in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell’unità supplementare della nomenclatura combinata. |
| 3 | Il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui le materie prime sono state prodotte; per i bovini, di tutti gli stabilimenti in cui sono stati tenuti. |
| 4 | Soppresso dal regolamento (UE) 2025/2650 (chiedeva i numeri di riferimento di dichiarazioni precedenti). |
| 5 | Il testo previsto dal regolamento (sotto). |
| 6 | La firma: firmato a nome e per conto di, data, nome e funzione, firma. |
Il testo del punto 5, nella formulazione della Gazzetta ufficiale: «Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l’operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione del regolamento 2023/1115 e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all’articolo 3, lettera a) o b), di tale regolamento.»
Chi la presenta, e da quando
- L’operatore che per primo immette i prodotti sul mercato dell’UE o li esporta (articolo 4, paragrafo 2). Gli operatori a valle e i commercianti non presentano una propria dichiarazione; conservano i dati dei fornitori e i numeri di riferimento (articolo 5).
- Le micro o piccole imprese di produzione primaria di un paese a basso rischio che producono esse stesse la materia prima presentano invece una dichiarazione semplificata una tantum (articolo 4 bis, allegato III).
- Si applica dal 30 dicembre 2026; per le microimprese e le piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, dal 30 giugno 2027, salvo per i prodotti del precedente regolamento UE sul legno (articolo 38).
Esempio: caffè verde
Un’illustrazione del contenuto per una spedizione; nomi e numeri sono inventati.
| Punto | Esempio |
|---|---|
| 1 | Example Coffee Imports GmbH, Amburgo, Germania; EORI DE… (numero dell’importatore) |
| 2 | SA 0901 11; caffè verde in grani, Coffea arabica, nome commerciale «Monsoon Arabica»; 19 200 kg di massa netta |
| 3 | India; 14 appezzamenti, come poligoni e punti GeoJSON forniti dall’esportatore |
| 5 | Il testo, invariato |
| 6 | Firmato a nome e per conto di Example Coffee Imports GmbH; data; nome e funzione; firma |
Gli esportatori fuori dall’UE non presentano la dichiarazione quando un importatore dell’UE immette la merce sul mercato, ma forniscono ciò che serve al punto 3: la geolocalizzazione di ogni appezzamento e la data o il periodo di produzione (articolo 9, paragrafo 1, lettera d)). Il registro degli appezzamenti EUDR, gratuito, controlla gli appezzamenti e scrive il file GeoJSON accettato dal sistema d’informazione.
Fornitori fuori dall’UE: il kit EUDR per esportatori scrive le informazioni e le prove che l’acquirente richiede per questa dichiarazione, per ogni prodotto, in file Word (a pagamento).
Importatori dell’UE: il kit di dovuta diligenza EUDR redige la valutazione del rischio su cui si basa questa dichiarazione, per ogni prodotto, con il rischio paese compilato, in file Word (a pagamento).
Quali prodotti sono interessati: la pagina sull’EUDR. Questa pagina riassume il testo ufficiale e non è una consulenza legale; la dichiarazione si presenta nel sistema d’informazione.