Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR): si applica a Lei?
Il regolamento UE sulla deforestazione vieta di immettere prodotti sul mercato dell'UE, o di esportarli, a meno che siano a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Verificato rispetto alle fonti il 7 ottobre 2026
Il Suo prodotto è nell'allegato I?
Ad esempio 1806 per il cioccolato, 4011 per i pneumatici, 9403 60 per i mobili in legno.
Inserisca almeno 2 cifre.
Allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 come modificato dal regolamento (UE) 2025/2650, verificato il 7 ottobre 2026.
Prodotti coperti
Sette materie prime, bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, e i prodotti da esse ottenuti elencati per codice doganale nell'allegato I: ad esempio cuoio, cioccolato, mobili, carta e pneumatici. Un prodotto non elencato nell'allegato I non è coperto, anche se contiene una delle materie prime.
Che cosa richiede
- a deforestazione zero: prodotto su terreni non disboscati dopo il 31 dicembre 2020;
- prodotto legalmente secondo la legge del paese di produzione;
- dovuta diligenza, compresa la geolocalizzazione degli appezzamenti in cui la materia prima è stata prodotta, e una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione dell'UE prima dell'immissione sul mercato o dell'esportazione.
Date
Dopo la modifica con il regolamento (UE) 2025/2650: 30 dicembre 2026 per gli operatori e i commercianti grandi e medi, 30 giugno 2027 per i micro e piccoli operatori. La Commissione ha dichiarato nel maggio 2026 che non riaprirà il testo e ha avviato una consultazione su una bozza di modifica dell'elenco dei prodotti; fino all'adozione si applica l'allegato I nella sua formulazione attuale.
Esportatori extra UE
Gli obblighi ricadono sull'operatore che immette il prodotto sul mercato dell'UE, di solito l'importatore. Ai fornitori all'estero vengono chiesti i dati di geolocalizzazione e le prove di legalità di cui l'importatore ha bisogno.