Persona responsabile GPSR: chi può esserlo e che cosa fa
Un prodotto di consumo può essere immesso sul mercato dell'UE solo se un operatore economico stabilito nell'UE ne è responsabile (articolo 16, paragrafo 1). Per i fabbricanti al di fuori dell'UE è la questione più pratica del GPSR.
Verificato rispetto alle fonti il 7 ottobre 2026
Chi può essere la persona responsabile
L'articolo 16 applica la regola dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. La persona responsabile è una delle seguenti, in quest'ordine:
- il fabbricante, se è stabilito nell'UE;
- l'importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'UE;
- un rappresentante autorizzato con mandato scritto del fabbricante;
- un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'UE, qualora nessuno dei precedenti sia stabilito nell'UE.
Importatori e rappresentanti autorizzati sono per definizione stabiliti nell'UE (articolo 3, punti 9 e 10). Un magazzino o un agente al di fuori dell'UE non può assumere il ruolo.
Che cosa fa la persona responsabile
- tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità e fornisce informazioni su richiesta;
- informa le autorità quando ritiene che un prodotto presenti un rischio e coopera con esse;
- se opportuno in considerazione dei rischi, verifica regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi l'identificazione del prodotto, i recapiti e le istruzioni, e conserva le prove di tali verifiche (articolo 16, paragrafo 2).
Dove vanno i suoi dati
Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e recapiti, compresi indirizzo postale ed e-mail, sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (articolo 16, paragrafo 3). Le offerte online devono indicarli anche quando il fabbricante è al di fuori dell'UE (articolo 19, lettera b)).
Prodotti con una propria normativa UE
L'articolo 16 del GPSR non si applica ai prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'UE (articolo 2, paragrafo 1). Molti di questi prodotti necessitano comunque di un operatore economico dell'UE ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 stesso; verifichi la normativa che disciplina il Suo prodotto.
Vende dall'esterno dell'UE? La verifica GPSR Le dice se ne ha bisogno, in base al Suo ruolo e al Suo canale di vendita.