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Atto europeo sull'accessibilità: quali prodotti e servizi devono essere accessibili

La direttiva (UE) 2019/882, l'atto europeo sull'accessibilità, richiede che determinati prodotti e servizi per i consumatori nell'UE siano accessibili alle persone con disabilità. Gli Stati membri la applicano dal 28 giugno 2025 (articolo 31). Trattandosi di una direttiva, opera tramite il diritto nazionale di ciascuno Stato membro, che stabilisce le sanzioni.

Verificato rispetto alle fonti il 10 ottobre 2026

Prodotti coperti, se immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025

  • sistemi hardware informatici generici per consumatori e relativi sistemi operativi;
  • terminali self-service: terminali di pagamento, sportelli bancomat, distributori di biglietti, macchine per il check-in e terminali self-service interattivi che forniscono informazioni, tranne i terminali installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
  • lettori di libri elettronici (articolo 2, paragrafo 1).

Servizi coperti, se forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025

  • servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dei servizi di trasmissione;
  • servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  • elementi dei servizi di trasporto passeggeri aereo, con autobus, ferroviario e per vie navigabili, quali siti web, app per dispositivi mobili, biglietti elettronici e servizi di biglietteria;
  • servizi bancari al consumo;
  • e-book e relativo software dedicato;
  • servizi di commercio elettronico (articolo 2, paragrafo 2).

I servizi di commercio elettronico sono servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi basati su dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto con un consumatore (articolo 3, punto 30). Un negozio online o un'app che vende ai consumatori nell'UE ne fornisce uno.

Microimprese

Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità (articolo 4, paragrafo 5). Una microimpresa occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (articolo 3, punto 23). Per i prodotti non esiste un'esenzione di questo tipo: la direttiva si limita a dire che gli obblighi per le microimprese che trattano prodotti dovrebbero essere più leggeri (considerando 71).

Fabbricanti di prodotti coperti

  • progettare e fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti di accessibilità dell'allegato I (articolo 7, paragrafo 1);
  • predisporre la documentazione tecnica, eseguire la valutazione della conformità dell'allegato IV, redigere una dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE (articolo 7, paragrafo 2);
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per cinque anni dall'immissione del prodotto sul mercato (articolo 7, paragrafo 3);
  • indicare un numero di tipo, lotto o serie, nonché il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio e un unico indirizzo di contatto (articolo 7, paragrafi 5 e 6);
  • fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori (articolo 7, paragrafo 7);
  • correggere o ritirare i prodotti non conformi, informare le autorità di vigilanza del mercato e tenere un registro dei prodotti non conformi e dei reclami (articolo 7, paragrafo 8).

Gli importatori possono immettere sul mercato solo prodotti conformi e devono prima verificare la valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la marcatura CE (articolo 9). Un fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato mediante mandato scritto (articolo 8).

Fornitori di servizi

  • progettare e fornire il servizio conformemente ai requisiti di accessibilità (articolo 13, paragrafo 1);
  • predisporre le informazioni dell'allegato V che spiegano come il servizio soddisfa i requisiti e metterle a disposizione del pubblico in formato scritto e orale (articolo 13, paragrafo 2);
  • disporre di procedure affinché il servizio resti conforme (articolo 13, paragrafo 3).

Limiti e transizione

  • I requisiti si applicano solo se non richiedono una modifica fondamentale del prodotto o del servizio e non impongono un onere sproporzionato (articolo 14, paragrafo 1).
  • I fornitori di servizi possono continuare a utilizzare i prodotti che utilizzavano legittimamente prima del 28 giugno 2025 per fornire servizi analoghi fino al 28 giugno 2030 (articolo 32).
  • I contratti di servizio stipulati prima del 28 giugno 2025 possono continuare senza modifiche fino alla scadenza, ma non oltre cinque anni da tale data (articolo 32).
  • Gli Stati membri possono consentire che i terminali self-service legittimamente utilizzati prima del 28 giugno 2025 restino in uso fino al termine della loro vita utile economica, ma non oltre 20 anni dall'entrata in uso (articolo 32).

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