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Kit documentale del regolamento batterie UE: dichiarazione di conformità, documentazione tecnica e scheda etichetta

Prima di immettere una batteria sul mercato dell'UE, il fabbricante redige la documentazione tecnica dell'allegato VIII, effettua la valutazione della conformità, redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE (articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1542). Le nuove etichette si applicano al più presto dal 18 agosto 2026 e il codice QR dal 18 febbraio 2027. Inserisca una volta la Sua azienda e i Suoi modelli di batteria; il kit redige questi documenti come file Word che può modificare e firmare.

Verificato rispetto alle fonti il 17 ottobre 2026

Fabbricante (la Sua azienda)
Rappresentante autorizzato nell'UE (facoltativo)

Solo se ne ha nominato uno con mandato scritto. Altrimenti lasci vuoto.

Modelli di batteria

Modello di batteria 1
Come indicato sulla batteria, ad esempio PB-10.
Un codice di lotto, un intervallo o un elenco, come indicato sulle batterie.
L'allegato IX richiede un numero di identificazione. Un Suo riferimento, ad esempio DoC-PB10-01.

Definite all'articolo 3. Una batteria di oltre 5 kg che non è per mezzi di trasporto leggeri, né per avviamento, illuminazione e accensione, né per veicoli elettrici è una batteria industriale.

Denominazione, indirizzo, numero, intervento e certificato. Lasci vuoto con il modulo A.
Costruzione, celle e tensione. Apre la documentazione tecnica e compare al punto 4 della dichiarazione.
Gli apparecchi o i veicoli a cui è destinata, ad esempio biciclette elettriche.
Città e paese dello stabilimento che la produce, ad esempio Noida, India. Compare sull'etichetta.
Ad esempio ioni di litio (NMC), piombo-acido o NiMH. Compare sull'etichetta.
Con l'unità, ad esempio 210 g o 2,4 kg. Compare sull'etichetta.
Con l'unità, ad esempio 10 000 mAh o 50 Ah. Compare sull'etichetta.
Se applicata solo in parte, indichi le parti applicate.
Per misure o calcoli, o se non è stata applicata alcuna norma armonizzata.
Chi, numero del rapporto, data.
Con il riferimento di pubblicazione, ad esempio direttiva 2014/30/UE (GU L 96 del 29.3.2014).
Lingue della dichiarazione (i Suoi paesi di vendita)

Nulla di ciò che digita viene inviato altrove. I dati della Sua impresa restano in questo browser per la volta successiva.

Che cosa contengono i file

  • la documentazione tecnica di ogni modello di batteria, ogni punto dell'allegato VIII, parte A (modulo A) citato con i Suoi dati;
  • una scheda del contenuto dell'etichetta: le dieci informazioni dell'allegato VI, parte A con i Suoi valori, e ogni regola dell'articolo 13 (capacità, durata media minima, simbolo della raccolta differenziata, Cd e Pb, codice QR), con l'indicazione se si applica al modello e da quando;
  • la dichiarazione di conformità UE (allegato IX) in ogni lingua scelta, nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale in quella lingua, con la categoria di batteria come il regolamento la chiama in quella lingua;
  • per ogni modello che ha bisogno del passaporto della batteria (articolo 77: mezzi di trasporto leggeri, industriali oltre 2 kWh, veicoli elettrici), i dati dell'allegato XIII in Word, CSV e JSON, da consegnare al Suo fornitore del passaporto; veda la checklist del passaporto delle batterie;
  • una nota iniziale con ciò che il kit non copre.

Quale procedura si applica

Per i requisiti degli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 il fabbricante può applicare il controllo di produzione interno (modulo A), senza organismo notificato (articolo 17, paragrafo 1). Per gli articoli 7 (impronta di carbonio) e 8 (contenuto riciclato), che riguardano le batterie per veicoli elettrici, per mezzi di trasporto leggeri, per avviamento, illuminazione e accensione e le batterie industriali oltre 2 kWh dalle date che essi fissano, la procedura è il modulo D1 o il modulo G con un organismo notificato (articolo 17, paragrafo 2). Il kit copre il modulo A; per quelle categorie lascia l'organismo notificato come TO COMPLETE e non vi scrive mai «non applicabile».

Date

Il regolamento si applica dal 18 febbraio 2024 (articolo 96). Il simbolo della raccolta differenziata è obbligatorio dal 18 agosto 2025. Le etichette dell'articolo 13, paragrafi da 1 a 3, si applicano dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione della Commissione sull'etichettatura, se successiva: il kit indica questa regola invece di una data. Il codice QR è obbligatorio dal 18 febbraio 2027, come il passaporto della batteria per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali oltre 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici (articolo 77).

Che cosa il kit non fa

Non prova né valuta la Sua batteria. La categoria e i valori sono Suoi; ciò che lascia vuoto è marcato TO COMPLETE. Il kit non scrive mai che un requisito è soddisfatto. Non redige la dichiarazione dell'impronta di carbonio, la documentazione sul contenuto riciclato, il passaporto della batteria, una strategia relativa al dovere di diligenza né la registrazione come produttore dell'articolo 55, che si fa in ogni Stato membro.

Nulla di ciò che scrive lascia il Suo browser; i file sono creati sul Suo dispositivo. Modelli, non consulenza legale. Le dichiarazioni citano la Gazzetta ufficiale; i Suoi dati restano come li ha scritti e non vengono tradotti. Gli altri documenti sono in inglese.