Registrazione EPR per i venditori extra UE: imballaggi, apparecchiature elettriche e batterie
La responsabilità estesa del produttore (EPR) fa sì che l'impresa che per prima mette un prodotto a disposizione in uno Stato membro paghi per la raccolta e il trattamento dello stesso come rifiuto. Un venditore extra UE che vende direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro è il produttore in tale Stato. Tre normative UE lo prevedono per imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie; ogni Stato membro gestisce il proprio registro.
Verificato rispetto alle fonti il 10 ottobre 2026
Lista di controllo per tipo di prodotto
| Vende direttamente a utilizzatori finali in un paese dell'UE | Registrarsi come produttore in tale paese | Rappresentante autorizzato in tale paese | Normativa |
|---|---|---|---|
| Prodotti in imballaggi | Sì, prima di vendere (articolo 44, paragrafo 4) | Sì, con mandato scritto (articolo 45, paragrafo 3) | Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), si applica dal 12 agosto 2026 |
| Batterie, o prodotti con una batteria incorporata o inclusa | Sì, prima di vendere (articolo 55) | Sì, con mandato scritto (articolo 56, paragrafo 3) | Regolamento (UE) 2023/1542, queste norme dal 18 agosto 2025 |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche | Sì: Lei è il produttore in quel paese (articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv)) e deve essere iscritto nel suo registro (articolo 16) | Per i venditori extra UE, stabilito dal diritto nazionale: verifichi il registro di quel paese. I venditori stabiliti in un altro paese dell'UE devono designarne uno (articolo 17, paragrafo 2) | Direttiva 2012/19/UE (RAEE) |
I registri del PPWR arriveranno più tardi: ogni Stato membro ha 18 mesi dal primo atto di esecuzione per istituirne uno (articolo 44, paragrafo 1). Molti paesi gestiscono già registri degli imballaggi ai sensi del diritto nazionale, quindi verifichi ciascun paese in cui vende. I mercati online devono raccogliere il numero di registrazione e un'autocertificazione prima di consentire a un produttore di vendere prodotti imballati ai consumatori dell'UE (articolo 45, paragrafo 4).
Se un importatore o distributore dell'UE mette per primo a disposizione i Suoi beni in uno Stato membro, è invece quest'ultimo il produttore in tale Stato (PPWR, articolo 3; RAEE, articolo 3, paragrafo 1, lettera f)).
Questa pagina riguarda solo queste tre normative UE. Alcuni Stati membri gestiscono sistemi EPR per altri prodotti ai sensi del diritto nazionale, e le tariffe e i dettagli dei registri sono nazionali. Maggiori informazioni su imballaggi e batterie.