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Passaporto delle batterie: requisiti dell'allegato XIII (2027)

Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale oltre 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato dell'UE ha bisogno di un passaporto della batteria: un registro elettronico accessibile tramite il codice QR sulla batteria (articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542). Scelga la categoria per sapere se la Sua batteria ne ha bisogno e che cosa deve contenere secondo l'allegato XIII, ordinato per chi può vedere ciascun dato.

Verificato rispetto alle fonti il 25 ottobre 2026

Definite all'articolo 3. Una batteria di oltre 5 kg che non è per mezzi di trasporto leggeri, né per avviamento, illuminazione e accensione, né per veicoli elettrici è una batteria industriale.

Risultato

Scelga la categoria della batteria per sapere se serve un passaporto della batteria.

L'allegato XIII in parole semplici; i file del kit lo citano alla lettera. Chi sia una persona con un interesse legittimo lo stabilirà un atto di esecuzione della Commissione, non adottato al 25 ottobre 2026. Le Sue scelte non vengono salvate. Non è consulenza legale.

Kit regolamento batterie: una scheda dati dell'allegato XIII per modello di batteria in Word, CSV e JSON, compilata con i Suoi dati, con la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica (a pagamento).

Quali batterie hanno bisogno del passaporto

L'articolo 77, paragrafo 1, indica tre categorie: le batterie per mezzi di trasporto leggeri (come biciclette e monopattini elettrici), le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici. Le batterie portatili, le batterie per avviamento, illuminazione e accensione e le batterie industriali fino a 2 kWh non ne hanno bisogno, ma dalla stessa data portano il codice QR dell'articolo 13, paragrafo 6, che rimanda alle loro informazioni.

Che cosa contiene il passaporto e chi lo vede

L'allegato XIII ha quattro parti. Il punto 1 è pubblico: le informazioni dell'etichetta, la composizione dei materiali, l'impronta di carbonio, l'approvvigionamento responsabile, il contenuto riciclato e rinnovabile e i valori di prestazione e durata del modello di batteria, le marcature, la dichiarazione di conformità e le informazioni sui rifiuti. Il punto 2 (composizione dettagliata, ricambi, smontaggio, sicurezza) è per le persone con un interesse legittimo, gli organismi notificati, le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione. Il punto 3 (rapporti di prova) è solo per gli organismi notificati, le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione. Il punto 4 contiene i dati di ogni singola batteria nel corso della vita: stato di salute, stato, cicli ed eventi negativi, per le persone con un interesse legittimo (articolo 77, paragrafo 2).

Chi sia una persona con un interesse legittimo, e che cosa possa scaricare, condividere e riutilizzare, lo stabilisce un atto di esecuzione della Commissione che l'articolo 77, paragrafo 9, prevedeva entro il 18 agosto 2026. Al 25 ottobre 2026 non era stato adottato.

Codice QR, identificativo e registro

Il codice QR rimanda a un identificativo unico che l'operatore economico che immette la batteria sul mercato le attribuisce secondo le norme ISO/IEC 15459, parti da 1 a 6, o equivalenti (articolo 77, paragrafo 3). L'operatore carica tale identificativo nel registro dei passaporti digitali dei prodotti del regolamento (UE) 2024/1781 (articolo 77, paragrafo 10). I dati devono basarsi su norme aperte, essere leggibili da dispositivo automatico e trasferibili senza dipendenza da un fornitore (articolo 77, paragrafo 5).

Chi lo tiene aggiornato

L'operatore economico che immette la batteria sul mercato garantisce che le informazioni siano accurate, complete e aggiornate, e può autorizzare per iscritto un altro operatore ad agire per suo conto (articolo 77, paragrafo 4). Una batteria preparata per il riutilizzo, riconvertita o rifabbricata riceve un nuovo passaporto collegato a quello originale, e l'obbligo passa a chi la immette di nuovo sul mercato; quando la batteria diventa rifiuto, passa al produttore, alla sua organizzazione per la responsabilità del produttore o al gestore dei rifiuti (articolo 77, paragrafo 7). Il passaporto cessa di esistere dopo il riciclaggio della batteria (articolo 77, paragrafo 8).

Dalla checklist ai Suoi file

Il kit documentale del regolamento sulle batterie redige, per ogni modello che ha bisogno del passaporto, una scheda dati dell'allegato XIII in Word, CSV e JSON: cita l'allegato, la compila con i Suoi dati e segna ogni valore mancante come TO COMPLETE. È il documento da consegnare al Suo fornitore del passaporto; il kit non rilascia l'identificativo, il codice QR né il passaporto ospitato.

Una sintesi dell'articolo 77 e dell'allegato XIII, verificata il 25 ottobre 2026 sulla versione consolidata del 13 agosto 2026. Le Sue scelte non vengono salvate. Non è consulenza legale.