Cosa chiedono le norme
- Una persona responsabile stabilita nell’UE per ogni prodotto: per un prodotto importato, l’importatore, salvo che designi un’altra persona con mandato scritto, accettato per iscritto (articolo 4).
- Un fascicolo informativo sul prodotto, conservato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’ultimo lotto, all’indirizzo indicato in etichetta, in una lingua facilmente comprensibile per le autorità di quello Stato membro: descrizione del prodotto, relazione sulla sicurezza, metodo di fabbricazione con dichiarazione di conformità alle buone pratiche di fabbricazione, prova degli effetti vantati se giustificata e dati sulla sperimentazione animale (articolo 11).
- Una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico: la parte A con le informazioni sulla sicurezza dell’allegato I e la parte B, la valutazione della sicurezza, eseguita da una persona con un titolo universitario in farmacia, tossicologia, medicina o disciplina analoga (articolo 10).
- Una notifica nel portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP) prima dell’immissione sul mercato (articolo 13); come si fa: notifica CPNP.
- Un’etichetta con le indicazioni dell’articolo 19, paragrafo 1, dal nome e indirizzo della persona responsabile fino all’elenco degli ingredienti.
L’elenco degli ingredienti e la data in etichetta
Dalla Sua formula, il kit scrive l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso, preceduto dal termine «Ingredients», con «(nano)» dopo ogni nanomateriale. Lo fa solo se ogni riga ha un nome INCI e una percentuale e le righe sommano esattamente al 100 %; altrimenti il file ne indica il motivo e lascia TO COMPLETE. Dalla durata minima inserita indica cosa serve in etichetta: fino a 30 mesi la data di durata minima, oltre il periodo post-apertura.
Cosa contengono i file
- per ogni prodotto, un indice del fascicolo informativo, punto per punto dell’articolo 11, paragrafo 2;
- la parte A della relazione sulla sicurezza, con la Sua composizione e le dieci sezioni dell’allegato I, e le pagine della parte B per il Suo valutatore;
- una verifica di ogni indicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, con il Suo testo accanto, e i dati per la notifica dell’articolo 13;
- una dichiarazione di buone pratiche di fabbricazione per il fabbricante (articolo 8, EN ISO 22716) e un file leggimi con ciò che il kit non copre.
Cosa il kit non fa
Non esegue né firma la valutazione della sicurezza, non calcola l’esposizione né i margini di sicurezza e non controlla i Suoi ingredienti rispetto alle sostanze vietate e soggette a restrizioni degli allegati da II a VI né agli allergeni delle fragranze: un confronto per nome esatto perderebbe le molte voci che indicano gruppi di sostanze. Non notifica nel CPNP e non agisce come Sua persona responsabile. Ciò che lascia vuoto è segnato TO COMPLETE, e il kit non scrive mai che un prodotto è sicuro o conforme.
Nulla di ciò che inserisce lascia il Suo browser; i file sono creati sul Suo dispositivo. Modelli, non consulenza legale. I file sono in inglese; verifichi che l’autorità dello Stato membro in cui è conservato il fascicolo accetti l’inglese, e traduca le indicazioni in etichetta nelle lingue dei paesi in cui vende (articolo 19, paragrafo 5).
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, testo consolidato del 18 maggio 2026: articoli 4, 8, 10, 11, 13 e 19, allegati I e VII
- Decisione di esecuzione 2013/674/UE della Commissione: linee guida sull’allegato I (relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico)
- Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione: criteri comuni per le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici