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Documentazione tecnica e analisi dei rischi ai sensi del GPSR

Prima di immettere un prodotto sul mercato, il suo fabbricante deve effettuare un'analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica (articolo 9, paragrafo 2). Gli importatori devono verificare che esista; le autorità possono richiederla.

Verificato rispetto alle fonti il 7 ottobre 2026

Che cosa contiene la documentazione

Almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali rilevanti per valutarne la sicurezza. Se i possibili rischi lo richiedono, anche:

  • un'analisi dei possibili rischi e delle soluzioni adottate per eliminarli o attenuarli, compresi i risultati delle prove effettuate da Lei o da altri per Suo conto;
  • l'elenco delle norme europee o degli altri elementi applicati per soddisfare il obbligo generale di sicurezza e quali parti sono state applicate se solo in parte.

Il livello di dettaglio dipende dal prodotto: un prodotto semplice richiede un fascicolo breve, uno complesso o rischioso un'analisi più completa.

Che cosa esamina l'analisi dei rischi

L'articolo 6, paragrafo 1, elenca gli aspetti da considerare, tra cui: la progettazione, la composizione e l'imballaggio del prodotto; il suo effetto su altri prodotti con cui è utilizzato, compresa l'interconnessione; l'etichettatura, le avvertenze e l'idoneità per fascia d'età; gli utilizzatori vulnerabili, come bambini, anziani e persone con disabilità; i prodotti che somigliano ad alimenti o attraggono i bambini; e, se pertinenti, la cibersicurezza e le funzionalità evolutive o di apprendimento.

La conformità a una norma europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale conferisce una presunzione di sicurezza per i rischi coperti da tale norma (articolo 7).

Altri obblighi del fabbricante

  • mantenere aggiornata la documentazione e tenerla a disposizione per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato (articolo 9, paragrafo 3);
  • procedure affinché la produzione in serie resti sicura (articolo 9, paragrafo 4);
  • un numero di tipo, lotto o serie sul prodotto (articolo 9, paragrafo 5);
  • il Suo nome e il Suo indirizzo postale ed e-mail sul prodotto, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento (articolo 9, paragrafo 6);
  • istruzioni chiare e informazioni sulla sicurezza in una lingua comprensibile ai consumatori in ciascun paese di vendita (articolo 9, paragrafo 7);
  • un canale pubblico per reclami e segnalazioni di incidenti e un registro dei reclami e dei richiami (articolo 9, paragrafi 11 e 12).

Vendere con il proprio nome o marchio rende fabbricante, anche quando il prodotto è fabbricato da altri. Lo stesso vale per la modifica sostanziale di un prodotto (articolo 13).

La verifica GPSR elabora questo elenco per il Suo ruolo, come lista di controllo che può copiare o stampare.

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