Che cosa chiede la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli
- Una valutazione della sicurezza: un’analisi dei pericoli chimici, fisici, meccanici ed elettrici e dei pericoli di infiammabilità, igiene e radioattività che il giocattolo può presentare, e della potenziale esposizione a tali pericoli (articolo 18).
- La documentazione tecnica con gli elementi dell’allegato IV, conservata con la dichiarazione per 10 anni dopo l’immissione sul mercato del giocattolo (articoli 4, paragrafo 3, e 21).
- Una dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nella lingua richiesta da ogni Stato membro in cui il giocattolo è venduto (articolo 15).
- La marcatura CE, in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un’etichetta fissata o sull’imballaggio (articolo 17), un numero di tipo, di lotto o di serie, e il nome e l’indirizzo di contatto del fabbricante e dell’importatore (articolo 4, paragrafi 5 e 6, e articolo 6, paragrafo 3).
- Avvertenze: le limitazioni per gli utilizzatori con almeno l’età minima o massima e, per alcune categorie, le avvertenze dell’allegato V, parte B, usate come formulate nella direttiva e precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze» (articolo 11).
Serve un organismo notificato?
Solo in alcuni casi. Se ha applicato norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti del Suo giocattolo, segue il controllo interno della produzione e fa tutto da sé (articolo 19, paragrafo 2). Se tali norme non esistono, le ha applicate solo in parte, una è stata pubblicata con limitazioni o ritiene che il giocattolo richieda una verifica di terzi, un organismo notificato effettua l’esame CE del tipo (articolo 19, paragrafo 3). Il kit Le chiede quale caso si applica e scrive i documenti per quella procedura. Le prove secondo le norme EN 71 sono di solito eseguite da un laboratorio; il kit riporta i rapporti che indica.
Che cosa contengono i file
- per ogni giocattolo, la valutazione della sicurezza con una tabella per gruppo di pericoli dell’allegato II, da compilare con il pericolo, l’esposizione, le misure prese e le prove;
- la documentazione tecnica, punto per punto secondo l’allegato IV, per la procedura indicata;
- la dichiarazione CE di conformità nel testo dell’allegato III in ogni lingua scelta (inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, polacco, portoghese, svedese);
- una scheda avvertenze ed etichettatura: le avvertenze dell’allegato V per le categorie spuntate, citate da ogni versione linguistica, con la parola che le precede, e che cosa va sul giocattolo, sull’etichetta e sull’imballaggio;
- un file leggimi con ciò che il kit non copre.
Avvertenze che il kit non scrive
Un giocattolo non deve recare un’avvertenza specifica in contrasto con l’uso previsto (articolo 11, paragrafo 1). Se le Sue risposte si contraddicono, per esempio un giocattolo da appendere a una culla indicato come non destinato ai bambini sotto i 36 mesi, il kit rifiuta l’avvertenza e ne spiega il motivo invece di stamparla. L’avvertenza dei giocattoli chimici è stampata solo con un’età che il kit può leggere in anni interi.
Che cosa il kit non fa
Non sceglie le Sue norme, non prova il giocattolo, non effettua la valutazione e non sostituisce un organismo notificato. Ciò che lascia vuoto è segnato TO COMPLETE, e il kit non scrive mai che un giocattolo è sicuro o conforme. La direttiva si applica fino al 31 luglio 2030; che cosa cambia dopo è nella pagina sulla sicurezza dei giocattoli. Altri atti dell’UE per lo stesso giocattolo (radio, pile, il GPSR per i prodotti che non sono giocattoli) non sono coperti.
Nulla di ciò che inserisce lascia il Suo browser; i file sono creati sul Suo dispositivo. Modelli, non consulenza legale. Le dichiarazioni e le avvertenze citano la Gazzetta ufficiale; ciò che inserisce resta com’è e non viene tradotto. Gli altri file sono in inglese.