Mandato scritto a un rappresentante autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 (GPSR)
[…], […], […] («il fabbricante»), nomina […], […], […] («il rappresentante autorizzato»), stabilito nell'Unione europea, quale proprio rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
1. Prodotti
Il presente mandato riguarda i seguenti prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea: […].
2. Compiti
Il rappresentante autorizzato svolge i seguenti compiti per conto del fabbricante (articolo 10, paragrafo 2):
- fornire a un'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza dei prodotti, in una lingua ufficiale comprensibile a tale autorità;
- qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto sia pericoloso, informarne il fabbricante;
- informare le autorità nazionali competenti, tramite il Safety Business Gateway, di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti, qualora il fabbricante non abbia già fornito tali informazioni, o su istruzione del fabbricante;
- cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare efficacemente i rischi presentati dai prodotti;
- fornire alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del presente mandato.
3. Persona responsabile
Il rappresentante autorizzato è l'operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei prodotti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1. Svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 e, se opportuno in considerazione dei possibili rischi, verifica regolarmente che i prodotti siano conformi alla documentazione tecnica e all'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e fornisce su richiesta prove documentate di tali verifiche (articolo 16, paragrafo 2).
Il fabbricante indica il nome e i recapiti del rappresentante autorizzato sui prodotti, sul loro imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (articolo 16, paragrafo 3), e nelle proprie offerte online (articolo 19).
4. Obblighi del fabbricante
Il fabbricante fornisce al rappresentante autorizzato la documentazione tecnica (articolo 9, paragrafo 2) prima che i prodotti siano immessi sul mercato e la mantiene aggiornata; lo informa senza ritardo di qualsiasi rischio, reclamo, incidente o misura correttiva riguardante i prodotti; e gli fornisce ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. Il fabbricante resta responsabile dei propri obblighi ai sensi del regolamento.
5. Durata
Il presente mandato ha effetto dal […] e rimane in vigore finché una delle parti non vi pone fine per iscritto.
Sottoscritto a […] il […].
Per il fabbricante
Nome, funzione, firma
Accettato per il rappresentante autorizzato
Nome, funzione, firma