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Rappresentante autorizzato GPSR: modello gratuito di mandato scritto

Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato nell'UE (articolo 10, paragrafo 1). Per un fabbricante extra UE senza importatore nell'UE, tale rappresentante autorizzato è di solito la persona responsabile richiesta dal GPSR. Compili il modulo per ottenere un mandato da rivedere, stampare e firmare.

Verificato rispetto alle fonti il 7 ottobre 2026

Fabbricante
Rappresentante autorizzato (stabilito nell'UE)

Nulla di ciò che digita viene inviato altrove. I dati della Sua impresa restano in questo browser per la volta successiva.

Il Suo mandato

Compili i nomi e gli indirizzi di entrambe le parti e i prodotti oggetto del mandato per completarlo.

Mandato scritto a un rappresentante autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 (GPSR)

[…], […], […] («il fabbricante»), nomina […], […], […] («il rappresentante autorizzato»), stabilito nell'Unione europea, quale proprio rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

1. Prodotti

Il presente mandato riguarda i seguenti prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea: […].

2. Compiti

Il rappresentante autorizzato svolge i seguenti compiti per conto del fabbricante (articolo 10, paragrafo 2):

  1. fornire a un'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza dei prodotti, in una lingua ufficiale comprensibile a tale autorità;
  2. qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto sia pericoloso, informarne il fabbricante;
  3. informare le autorità nazionali competenti, tramite il Safety Business Gateway, di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti, qualora il fabbricante non abbia già fornito tali informazioni, o su istruzione del fabbricante;
  4. cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare efficacemente i rischi presentati dai prodotti;
  5. fornire alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del presente mandato.

3. Persona responsabile

Il rappresentante autorizzato è l'operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei prodotti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1. Svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 e, se opportuno in considerazione dei possibili rischi, verifica regolarmente che i prodotti siano conformi alla documentazione tecnica e all'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e fornisce su richiesta prove documentate di tali verifiche (articolo 16, paragrafo 2).

Il fabbricante indica il nome e i recapiti del rappresentante autorizzato sui prodotti, sul loro imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (articolo 16, paragrafo 3), e nelle proprie offerte online (articolo 19).

4. Obblighi del fabbricante

Il fabbricante fornisce al rappresentante autorizzato la documentazione tecnica (articolo 9, paragrafo 2) prima che i prodotti siano immessi sul mercato e la mantiene aggiornata; lo informa senza ritardo di qualsiasi rischio, reclamo, incidente o misura correttiva riguardante i prodotti; e gli fornisce ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. Il fabbricante resta responsabile dei propri obblighi ai sensi del regolamento.

5. Durata

Il presente mandato ha effetto dal […] e rimane in vigore finché una delle parti non vi pone fine per iscritto.

Sottoscritto a […] il […].

Per il fabbricante

Nome, funzione, firma

Accettato per il rappresentante autorizzato

Nome, funzione, firma

Che cosa deve consentire il mandato

Il rappresentante autorizzato svolge i compiti indicati nel mandato, e il mandato deve consentire almeno quanto segue (articolo 10, paragrafo 2):

  1. fornire a un'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza del prodotto, in una lingua ufficiale comprensibile a tale autorità;
  2. informare il fabbricante quando ritiene che un prodotto sia pericoloso;
  3. informare le autorità, tramite il Safety Business Gateway, delle azioni intraprese per eliminare i rischi, qualora il fabbricante non l'abbia già fatto o su istruzione del fabbricante;
  4. cooperare con le autorità, su loro richiesta, in qualsiasi azione volta a eliminare i rischi dei prodotti interessati.

Il rappresentante autorizzato deve fornire una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta (articolo 10, paragrafo 2).

Quando il rappresentante autorizzato è anche la persona responsabile

Se il rappresentante autorizzato è la Sua persona responsabile ai sensi dell'articolo 16, assume anche i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, come tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità. Se opportuno in considerazione dei rischi, verifica regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione e alla sua etichettatura (articolo 16, paragrafo 2). Il suo nome e i suoi recapiti devono figurare sul prodotto, sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (articolo 16, paragrafo 3), e nelle Sue offerte online (articolo 19).

Chi può essere il rappresentante autorizzato

Qualsiasi persona o impresa stabilita nell'UE (articolo 3, punto 9). Molti fornitori di servizi offrono questo servizio a pagamento. Verifichi che siano stabiliti nell'UE, possano rispondere alle autorità nelle lingue dei Suoi mercati e abbiano a portata di mano la Sua documentazione tecnica.

Che cosa questo modello non copre

  • compensi, responsabilità, assicurazione e manleve;
  • la legge che disciplina il contratto e i tribunali che decidono le controversie;
  • i periodi di preavviso per la cessazione del mandato;
  • obblighi ai sensi di altre normative UE, come le normative sulla marcatura CE, che stabiliscono proprie regole per i rappresentanti autorizzati.

Questo modello segue il testo del regolamento. Non costituisce consulenza legale: lo faccia rivedere prima di firmare, in particolare per i punti sopra indicati.

Strumenti GPSR gratuiti

Guide GPSR