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Codici documento TARIC EUDR in dogana: C716, C717, Y129, Y132, Y133, Y141 e gli altri

Le merci dei codici dell’allegato I dell’EUDR richiedono un codice documento EUDR nella dichiarazione doganale, all’immissione in libera pratica e all’esportazione: il riferimento di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata, oppure un codice di esenzione. Se un codice è richiesto e nessuno si applica, la dogana respinge le merci (condizione B090). Questa pagina riporta i 15 codici del documento TARIC della Commissione, revisione 1 del 23 settembre 2026. Le norme si applicano dal 30 dicembre 2026, e dal 30 giugno 2027 per le microimprese e piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024.

Verificato rispetto alle fonti il 19 ottobre 2026

Tutti i codici in breve

CodiceQuando si usaImportazioneEsportazione
C716Dichiarazione di dovuta diligenza: se ne dichiara il numero di riferimentoSìSì
C717Identificativo della dichiarazione semplificata una tantum di una micro o piccola impresa di produzione primaria (articolo 4 bis)SìSì
C718Prodotto immesso sul mercato dell’UE tra il 30 giugno 2023 e la data di applicazione, ora esportato o reimportatoReimportazioneSì
C720Operatore a valle che non è una PMI (registrato nel sistema d’informazione) e reimporta: numero di riferimento dell’operatore a monteSolo reimportazioneNo
C725Operatore a valle che è una PMI (non registrato) e reimporta: numero di riferimento dell’operatore a monteSolo reimportazioneNo
Y129Il codice è un codice «ex» dell’allegato I e queste merci non sono quelle interessateSìSì
Y132Prodotti fabbricati prima del 29 giugno 2023 (articolo 1, paragrafo 2)SìSì
Y133Prodotti usati o di seconda mano, rifiuti, prodotti recuperati (avanzi e cascami) e prodotti derivati, e merci ottenute interamente da materiale a fine vitaSìSì
Y141Persone fisiche e microimprese o piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024 (articolo 38, paragrafo 3); dichiarabile solo fino al 29 giugno 2027SìSì
Y142Spedizione non commerciale da consumatore a consumatoreSìSì
Y187Campioni di valore e quantità trascurabili, e prodotti destinati a esami, analisi o proveSìSì
Y190Materiali e contenitori d’imballaggio presentati con il prodotto che trasportano, dove l’allegato I lo prevedeSìSì
Y191Prodotti usati per fabbricare medicinali, e corrispondenza o materiale pubblicitario che accompagna un prodotto, dove l’allegato I lo prevedeSìSì
Y188Operatore a valle che è una PMI (non registrato nel sistema d’informazione) ed esportaNoSolo esportazione
Y196Operatore a valle che non è una PMI (registrato nel sistema d’informazione) ed esportaNoSolo esportazione

Quale codice vale per lei

  • Ha immesso il prodotto sul mercato con una propria dichiarazione di dovuta diligenza: C716 e il numero di riferimento della dichiarazione.
  • È una micro o piccola impresa di produzione primaria con dichiarazione semplificata: C717 e l’identificativo della dichiarazione.
  • È un operatore a valle: C720 o C725 alla reimportazione, con il numero di riferimento ricevuto dall’operatore a monte; Y196 o Y188 all’esportazione. Dipende dall’essere o meno una PMI, e quindi registrata o no nel sistema d’informazione.
  • Le merci rientrano in un codice segnato «ex» nell’allegato I ma non sono il prodotto lì indicato: Y129.
  • Si applica un’esenzione: Y132 (fabbricato prima del 29 giugno 2023), Y133 (usato, rifiuto, recuperato), Y142 (pacco privato C2C), Y187 (campioni, prove), Y190 (imballaggio), Y191 (materie per medicinali, materiale di accompagnamento).
  • È una persona fisica o una micro o piccola impresa costituita entro il 31 dicembre 2024, e le merci non sono prodotti del legno già coperti dal regolamento UE sul legname: Y141, fino al 29 giugno 2027.

Importazione ed esportazione si dichiarano in modo diverso

All’importazione la dichiarazione riporta il codice TARIC a 10 cifre, all’esportazione il codice NC a 8 cifre; per questo TARIC ha due misure: tipo 776 (controllo all’importazione) e tipo 777 (controllo all’esportazione). C720 e C725 esistono solo per la reimportazione, Y188 e Y196 solo per l’esportazione. Y190 e Y191 valgono solo per i codici in cui l’allegato I cita imballaggi o materiale di accompagnamento; come esempio per Y190 la Commissione indica le voci 4401, 4405, 4415, 4416 e il capitolo 48.

Da dove vengono i codici

Il documento TARIC della DG Fiscalità e unione doganale (Ares(2024)6896255) è stato rivisto il 23 settembre 2026 per il regolamento (UE) 2025/2650 e il regolamento delegato (UE) 2026/2102: C717 ha una nuova descrizione, e C718, C720, C725, Y133, Y187, Y188, Y190, Y191 e Y196 sono nuovi. Il giorno della dichiarazione conta la misura indicata nella consultazione TARIC dell’UE per il suo codice merce.

Cosa contiene la dichiarazione di dovuta diligenza: dichiarazione di dovuta diligenza EUDR. Codici ed esclusioni per materia prima: cacao, caffè, legno, gomma, olio di palma, soia, bovini. Il suo codice merce è nell’allegato I o è un codice «ex»? Il controllo codici EUDR gratuito lo dice. Il file degli appezzamenti per la dichiarazione: registro degli appezzamenti gratuito. Fornitori fuori dall’UE: il kit EUDR per esportatori prepara ciò che serve all’importatore (a pagamento). Verificato il 19 ottobre 2026 sul documento TARIC della Commissione.