Regolamento UE sugli imballaggi (PPWR): che cosa si applica dal 12 agosto 2026
Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (UE) 2025/40 ha sostituito la direttiva sugli imballaggi del 1994 e si applica dal 12 agosto 2026 (articolo 71). Essendo un regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro. Alcuni obblighi iniziano ora; la maggior parte delle norme di progettazione segue dal 2028 al 2035, spesso a decorrere da atti di esecuzione non ancora adottati.
Verificato rispetto alle fonti il 7 ottobre 2026
Chi ha obblighi
- Fabbricante: fabbrica imballaggi o un prodotto imballato, oppure li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio (articolo 3). Può immettere sul mercato solo imballaggi conformi, effettua la valutazione della conformità, redige la documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità UE, le conserva per 5 anni (10 per gli imballaggi riutilizzabili) e indica il proprio nome, indirizzo postale e contatto elettronico sull'imballaggio o tramite un codice QR (articoli 15, 38 e 39).
- Importatore: stabilito nell'UE, immette sul mercato imballaggi provenienti da un paese terzo. Indica anch'esso il proprio nome e indirizzo (articolo 18).
- Produttore, ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR): chiunque metta per primo a disposizione imballaggi o prodotti imballati in uno Stato membro, compreso un venditore extra UE che vende direttamente a utilizzatori finali in tale Stato (articolo 3, paragrafo 1, punto 15).
Vendere direttamente ai consumatori dell'UE dall'esterno dell'UE
Un venditore di un paese terzo che mette a disposizione prodotti imballati direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro è il produttore in tale Stato. Deve nominare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno di tali Stati membri (articolo 45, paragrafo 3). I produttori devono essere registrati in ciascuno Stato membro prima di vendervi (articolo 44, paragrafo 4), e i mercati online devono raccogliere il numero di registrazione e un'autocertificazione prima di consentire a un produttore di vendere ai consumatori dell'UE (articolo 45, paragrafo 4).
I registri del PPWR arriveranno più tardi: ogni Stato membro ha 18 mesi dal primo atto di esecuzione per istituirne uno (articolo 44, paragrafo 1). Molti paesi gestiscono già registri degli imballaggi ai sensi del diritto nazionale, quindi verifichi ciascun paese in cui vende.
Date principali
| Data | Che cosa si applica | Articolo |
|---|---|---|
| 12 agosto 2026 | Il regolamento si applica: valutazione della conformità, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE, nome e indirizzo sull'imballaggio | 15, 38, 39, 71 |
| 12 agosto 2026 | Gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere PFAS oltre i valori limite (ad esempio 25 ppb per ogni singolo PFAS) | 5, paragrafo 5 |
| 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione, se successivo | Etichetta armonizzata che indica la composizione dei materiali, per la cernita | 12, paragrafo 1 |
| 1° gennaio 2030 | Peso e volume degli imballaggi ridotti al minimo; niente pareti doppie, falsi fondi o strati superflui | 10 |
| 1° gennaio 2030, o 3 anni dopo l'atto sulla metodologia, se successivo | Imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico: proporzione di spazio vuoto non superiore al 50 % | 24 |
| 1° gennaio 2030 | I formati di imballaggio elencati nell'allegato V non possono più essere immessi sul mercato | 25 |
| 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati, se successivo | Tutti gli imballaggi progettati per il riciclaggio | 6, paragrafo 2, lettera a) |
| 1° gennaio 2030, o 3 anni dopo l'atto di esecuzione, se successivo | Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica: dal 10 % al 35 % a seconda del tipo | 7, paragrafo 1 |
| 1° gennaio 2035 | Imballaggi riciclati su scala | 6, paragrafo 2, lettera b) |
Che cosa fare ora
- Stabilisca il Suo ruolo in ciascun mercato: fabbricante, importatore, distributore o produttore.
- Se vende direttamente ai consumatori in paesi dell'UE, nomini un rappresentante autorizzato per l'EPR in ciascuno di essi e si registri prima di vendere.
- Predisponga la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per i Suoi imballaggi (allegato VII).
- Indichi il Suo nome, indirizzo postale e contatto sull'imballaggio o tramite un codice QR.
- Per gli imballaggi a contatto con alimenti, chieda ai Suoi fornitori i risultati delle prove sui PFAS.
La regola dello spazio vuoto del 50 % si applica dal 2030, non dal 2026. Non è sicuro di quali altre norme UE si applichino a Lei? Utilizzi l'EU rules finder.