PPWR e microimprese: quali esenzioni ci sono e cosa resta obbligatorio
Il regolamento imballaggi (UE) 2025/40 prevede alcune esenzioni per le microimprese: meno di 10 persone e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all’11 febbraio 2025). La maggior parte delle sue norme vale qualunque sia la dimensione.
Verificato rispetto alle fonti il 19 ottobre 2026
Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)
Verificato rispetto alle fonti il 19 ottobre 2026
Chi è il fabbricante
Il fabbricante è di norma l’impresa che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio. Garantisce che l’imballaggio rispetti gli articoli da 5 a 12, esegue la valutazione della conformità e redige la dichiarazione UE di conformità (articolo 15).
Se quell’impresa è una microimpresa e il suo fornitore di imballaggi si trova nello stesso Stato membro, il fabbricante è il fornitore (articolo 3, paragrafo 1, punto 13, lettera b). Per gli obblighi dell’articolo 15 basta un fornitore ovunque nell’UE (articolo 15, paragrafo 12), e lo stesso vale per le microimprese importatrici o distributrici (articolo 21). Secondo gli orientamenti della Commissione del 10 giugno 2026, la dimensione del fornitore non conta, mentre un titolare del marchio che non è una microimpresa non è esentato anche se il suo fornitore lo è.
Una microimpresa che acquista gli imballaggi da un fornitore dell’UE può quindi lasciare a lui la dichiarazione di conformità. Un titolare del marchio fuori dall’UE il cui fornitore di imballaggi è anch’esso fuori dall’UE resta il fabbricante.
Altre esenzioni
- Obiettivi di riutilizzo dal 1º gennaio 2030 (articolo 29): non si applicano per un anno civile in cui l’impresa è una microimpresa e ha messo a disposizione al massimo 1.000 kg di imballaggi in uno Stato membro (articolo 29, paragrafo 13).
- Offerta di imballaggi riutilizzabili per cibi e bevande da asporto entro il 12 febbraio 2028 (articolo 33): non si applica ai distributori finali che sono microimprese (articolo 33, paragrafo 4).
- Formati di imballaggio vietati dell’allegato V dal 1º gennaio 2030 (articolo 25): gli Stati membri possono consentire alle microimprese di continuare a usarli se non esiste un’alternativa tecnicamente fattibile o l’accesso a un sistema di riutilizzo (articolo 25, paragrafo 4).
Cosa resta obbligatorio
Non c’è esenzione per le microimprese dalla registrazione come produttore, dalla responsabilità estesa del produttore né dal rappresentante autorizzato che un venditore senza sede in un paese deve nominare lì (articoli 44 e 45). Le leggi nazionali possono fissare soglie per le comunicazioni, come la Germania per la dichiarazione di completezza: vedi LUCID Germania.
La dimensione secondo la raccomandazione 2003/361/CE include le imprese associate e collegate; un affiliato in cui l’affiliante detiene il 25% o più, o che controlla, somma i dati dell’affiliante. Di più sul PPWR e sulla dichiarazione di conformità gratuita.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084: documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 (10 giugno 2026)
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese