Sicurezza dei giocattoli nell'UE: la direttiva ora, il nuovo regolamento dal 1° agosto 2030
Un giocattolo è un prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (direttiva 2009/48/CE, articolo 2, paragrafo 1). La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli si applica oggi. Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 2025, la sostituisce dal 1° agosto 2030.
Verificato rispetto alle fonti il 10 ottobre 2026
Che cosa si applica oggi: direttiva 2009/48/CE
- progettare e fabbricare il giocattolo conformemente ai requisiti di sicurezza dell'articolo 10 e dell'allegato II (articolo 4, paragrafo 1);
- prima di immetterlo sul mercato, analizzarne i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività (articolo 18);
- eseguire la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE (articolo 4, paragrafo 2);
- se le norme armonizzate non sono applicate, o lo sono solo in parte, il giocattolo necessita dell'esame CE del tipo da parte di un organismo notificato (articolo 19, paragrafo 3);
- conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato (articolo 4, paragrafo 3);
- indicare un numero di tipo, lotto, serie o modello, nonché il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo di contatto (articolo 4, paragrafi 5 e 6);
- fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori (articolo 4, paragrafo 7), con avvertenze che precisano i limiti per gli utilizzatori ove necessario per un uso sicuro (articolo 11, paragrafo 1).
L'importatore dell'UE indica inoltre il proprio nome e indirizzo di contatto sul giocattolo o sul suo imballaggio (articolo 6, paragrafo 3). Un giocattolo può essere immesso sul mercato dell'UE solo se un'impresa stabilita nell'UE ne è responsabile: un fabbricante dell'UE, l'importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto o un fornitore di servizi di logistica dell'UE (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 4).
Che cosa cambia il 1° agosto 2030: regolamento (UE) 2025/2509
- Il regolamento si applica dal 1° agosto 2030 e la direttiva 2009/48/CE è abrogata in tale data (articoli 56 e 59).
- Prima di immettere un giocattolo sul mercato, il fabbricante crea per esso un passaporto digitale di prodotto (articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e articolo 19, paragrafo 1).
- Un passaporto che contiene tutte le informazioni della dichiarazione di conformità assolve l'obbligo di redigere tale dichiarazione (articolo 19, paragrafo 5).
- Le avvertenze e il supporto dati che rimanda al passaporto devono essere ben visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche quando si acquista online (articolo 6, paragrafo 3, e articolo 19, paragrafo 7).
- I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione anche dopo (articolo 57, paragrafo 1).
- I certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi della direttiva restano validi fino al 1° febbraio 2031, salvo scadenza anteriore (articolo 57, paragrafo 3).
Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2026; gli articoli da 28 a 44 e da 49 a 55 si applicano da tale data (articolo 59). Gli obblighi relativi ai giocattoli stessi iniziano il 1° agosto 2030.
Che cosa fare ora
- Verifichi se il Suo prodotto è un giocattolo secondo la definizione sopra riportata.
- Rispetti i requisiti della direttiva per ogni giocattolo che immette sul mercato prima del 1° agosto 2030.
- Pianifichi il passaporto digitale di prodotto per i giocattoli che immetterà sul mercato dal 1° agosto 2030.
- Si assicuri che un'impresa stabilita nell'UE sia responsabile di ciascun giocattolo.
Non è sicuro di quali altre norme UE si applichino a Lei? Utilizzi l'EU rules finder.